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giovedì 19 aprile 2018

Il rilancio del fotovoltaico: più integrato e meglio accettato, meno costi più resa

Un aspetto di questa evoluzione è che si è andata modificando l’accettazione da parte della sensibilità collettiva, conseguente ad una maggiore attenzione ai temi ambientali e del risparmio energetico ed anche ad un maggiore integrabilità dei moduli negli edifici (con un impatto sempre minore).

Ciò ha inciso anche su una maggiore propensione da parte dei Tribunali, laddove ci siano state controversie, ad annullare i provvedimenti di diniego all’installazione se l’incompatibilità paesaggistica non era dimostrata in concreto dall’Autorità competente.

Ma i cambiamenti ci sono anche sotto altri aspetti, il fotovoltaico è oggi: più integrabile nei contesti anche “più delicati ” dal punto di vista paesaggistico grazie ai sistemi costruttivi, progettuali e ai progressi tecnologici; più efficiente nella resa e con maggiore capacità di accumulo ed è, soprattutto, molto più economico rispetto al passato.

Partiamo intanto dall’accettazione, e prima ancora dai fatti: due privati in due Regioni diverse, hanno visto, entrambi, rigettato il provvedimento autorizzatorio all’installazione di pannelli solari o fotovoltaici su proprie abitazioni o edifici di proprietà, in contesti soggetti a vincolo. E due sentenze del TAR, a cui i privati si sono rivolti, negli ultimi mesi, hanno affermato che i pannelli apposti sulla sommità di edifici in zone soggette a vincolo, pur necessitando di autorizzazione paesaggistica, non necessariamente si configurano come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo, oggi accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva…alla stregua di elementi normali del paesaggio. E che la loro presenza non configura ex se“un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, ma anche laddove questa venga effettivamente rilevata (e non basta l’essere visibile da punti pubblici), deve comunque essere dimostrata in concreto dall’Autorità competente.

Le Sentenze dei giudici amministrativi

Con più recente pronuncia del TAR Lombardia (Sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018) – in linea con un orientamento giurisprudenziale che può considerarsi oramai consolidato, perchè già espresso anche da una Sentenza del TAR Veneto nel 2013- il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un privato, il quale si era visto negare per due volte dalla Soprintendenza la possibilità di installare pannelli fotovoltaici su una tettoia.

Il Tar Lombardia, annullando il provvedimento di diniego della Soprintendenza, ha infatti affermato il principio generale secondo cui il diniego fondato su esigenze di tutela paesaggistiche “non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto”, ma deve bensì “verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”. Sottolinea inoltre che la normativa prevede l’impedimento assoluto solo nelle aree “non idonee” espressamente individuate dalla Regione.

Sulla stessa linea anche per la sentenza del TAR Campania Sez. II che l’ha preceduta di qualche mese (n.1458 del 5 ottobre 2017): il ricorso è stato ritenuto fondato perchè, l’apposizione di pannelli fotovoltaici sulla sommità di edifici ubicati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (p.e. quelle individuate direttamente dall’art. 142 e 143 del codice dei beni culturali) necessita senza dubbio della previa autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un intervento idoneo ad incidere sull’assetto tutelato, ma va rilevato che, per negare l’installazione bisogna dare prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarietà del paesaggio e del contesto. Anche qui non è ammissibile una valutazione astratta e generica, non supportata da effettiva dimostrazione di incompatibilità paesaggistica dell’impanto.

Cosa ne discende

Il legislatore ha codificato questa impostazione per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione già nell’art. 4 comma 1-bis del DPR n.380/2001, prevedendo come normale la presenza di impianti fotovoltaici. Diversi anni addietro , l’interesse pubblico collegato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili era già stato definito nell’art. 1 comma 4 della Legge n.10/91.

I citati riferimenti normativi, le sentenze e la sempre più diffusa attenzione verso questo tipo di tecnologia condizionano inevitabilmente il giudizio estetico.
Sugli edifici esistenti e sui beni vincolati le due sentenze citate esprimono un fatto importante e nella stessa direzione, che produce conseguenze significative: nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico in area gravata da vincolo paesaggistico, non dovrà essere il cittadino a dimostrare che il paesaggio non sarà compromesso dalla presenza dei moduli, ma, al contrario l’onere incomberà sull’Autorità, chiamata a provare l’esistenza di un reale contrasto tra le esigenze di tutela dei valori paesaggistici eventualmente protetti, e le caratteristiche specifiche dell’impianto.
Non sarà sufficiente motivare il provvedimento con una generica affermazione, ma sarà necessario che in concreto si numeri, e puntualmente individui, le esigenze di tutela del paesaggio in ragione delle quali il provvedimento di diniego viene adottato.

Pannelli mimetizzati nell’architettura di casa e integrati, anche in maniera artistica

L’ “accettazione” di cui si è parlato finora, in questi contesti specifici, che comunque in Italia sono diffusissimi, viene poi favorita da scelte progettuali di tipo integrato e anche dalle nuove soluzioni, ora disponibili, dalle forme e dai colori innovativi, per i pannelli.

Si parla di impianto fotovoltaico integrato quando la posa dei moduli avviene contestualmente alla realizzazione della copertura edilizia, o quando comporta l’eliminazione di parte del tegolato, ovvero quando i pannelli, oltre alla funzione di produrre elettricità, assumono il ruolo di elementi da costruzione. Ciò permette di ottenere un prodotto meglio mimetizzato nell’architettura dell’immobile ed è quindi la soluzione migliore in contesti di particolare rilevanza per necessità di tutela (elementi naturali o del paesaggio di contesto, centri storici, ecc).

I ricercatori del CSEM (Centro Svizzero di Elettronica e Microtecnica), già da diversi anni, sono stati capaci di unire all’efficienza energetica anche quel gusto estetico che manca ai più comuni pannelli. Un rivestimento nano-tecnologico applicato ad essi ha permesso di ottenere colorazioni e fantasie disponibili, ricche e complesse, in grado di adattarsi a qualunque contesto, forma edificio e applicabile a qualsiasi tipo di pannello fotovoltaico, anche se è già installato.

Particolarmente interessante è anche il progetto olandese Dutch Solar Design (DSD-PV), condotto dal Centro di Ricerca Energetica dei Paesi Bassi (ECN), dagli architetti di UNStudio, in collaborazione con gli ingegneri dell’Università di Scienze Applicate di Amsterdam. La tecnica utilizzata prevede l’applicazione di un inchiostro durevole e colorato sopra un pannello con celle fotovoltaiche integrate MWT (Metal Wrap Through – Spirali Metalliche).
Il colore viene mantenuto per l’intero ciclo di vita dei moduli, senza ridurre il loro livello di conversione, che è anzi maggiore rispetto alla media grazie all’utilizzo della tecnologia Back Contact. Si tratta della cella in silicio attualmente più efficiente, in cui i contatti non si trovano sulla superficie attiva, ma sono integrati nel retro, migliorando notevolmente la resa.
Il vantaggio di questa tecnologia è anche qui la possibilità di essere personalizzabile e applicabile a qualsiasi architettura. Si vanno a realizzare così pannelli solari con una fantasia che imita i mattoni o disegni più originali, con un’integrazione sempre maggiore al contesto e con un impatto visivo sempre più ridotto.

E già molte sono le aziende, anche Italiane, che commercializzano da alcuni anni moduli integrabili con celle colorate, si tratta di celle in silicio monocristallino, come quelle tradizionali, che corrisponde a celle di aspetto monocromatico, e celle in silicio policristallino che ha un aspetto molto gradevole per via dell’effettotexture irregolare; basta fare un giro sul web e si trovano pannelli con disegni e colori vari, con grado di efficienza di conversione pari ai pannelli classici. Nello specifico il silicio monocristallino supera, nella resa, di qualche punto percentuale, il policristallino, per cui -oltre all’aspetto- è indicato in contesti con spazi disponibili più contenuti.

L’evoluzione a 360°

Se a questi progressi e all’evoluzione normativa, si aggiunge che negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante sviluppando, nel caso del fotovoltaico, pannelli sempre più performanti e batterie per l’accumulo che durano a lungo (consentendo una maggiore autonomia e quindi autoconsumo) e che i miglioramenti tecnologici hanno contribuito ad abbassare di molto i prezzi si deduce come questa tecnologia, grazie a tutto questo e alle detrazioni previste (prorogate), ha veramente molti più margini di sviluppo e diffusione rispetto al passato, perchè conviene.

Secondo il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, addirittura, in 10 anni l’efficienza media dei moduli è aumentata dal 12% al 17% , e in 25 anni, il prezzo di un impianto si è abbassato del 90%. In Germania, ad esempio, per impianti tra 10 e 100 kWp, si è passati da 14.000 €/kWp del 1990 a 1.270 €/kWp del 2016. Secondo la società di consulenza strategica Roland Berger, dal 2007 ad oggi il prezzo medio dei pannelli solari è sceso dell’80%, e non sono escluse ulteriori limature.
Le detrazioni in Italia anche per quest’anno arriveranno al 50% delle spese e il fotovoltaico sarà comunque un investimento conveniente sia per i prezzi raggiunti per moduli e inverter, sia per la tecnologia attuale che permette un maggiore accumulo ed una maggiore resa, con un maggior autoconsumo e conseguente risparmio in bolletta.

Il settore è davvero più che mai in evoluzione.

Fonti:
http://www.lexambiente.com/materie/beni-ambientali/73-giurisprudenza-amministrativa-tar73/13291-beni-ambientali-apposizione-di-pannelli-fotovoltaici-su-edifici-ubicati-in-zone-sottoposte-a-vincolo-paesaggistico.html

https://www.csem.ch/home

http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/fotovoltaico-realizzati-i-primi-pannelli-solari-bianchi.html

http://www.qualenergia.it/articoli/20170728-facciamo-il-punto-sul-fotovoltaico-dati-e-stato-dell%E2%80%99arte

http://infobuildingenergia.it/

https://www.ambienteambienti.com/rinnovabili-2018-fotovoltaico-basso-costo/

Foto nel testo: Photo by Scott Webb from Pexels

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